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Validità anno scolastico

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Validità anno scolastico
DPR 122/2009

La valutazione degli alunni ha come ultima norma (in senso temporale) il DPR 122/2009 recante il titolo "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia". Il Regolamento è stato emanato in base alla Legge 30 ottobre 2008, n. 169. L'art. 14 (comma VII) riporta nello specifico le indicazioni circa la validità dell'anno scolastico per il singolo studente.

Attenzione non si parla qui della validità dell'anno scolastico per l'istitutzione scolastica. Per la scuola, infatti, la validità dell'anno è di 200 giorni. Per esempio per l'anno 2011/12, nel Lazio sono stati fissati 207 giorni. I 7 giorni in più servono a garantire che si abbia la validità anche in caso di eventi non calcolabili, anche organizzativi della scuola. I 207 giorni sono però - a parte i seddetti atti eccezionali - non diminuibili per decisione della scuola.

Ritornando a comma VII dell'art 14 esso recita che
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la requenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, OMISSIS motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Che cosa vuol dire? Per calcolare efficacemente il monte ore occorre moltiplicare 33 (settimane) per il monte ore settimanale specifico di ogni singolo studente. Uno studente del 1° anno fa 27 ore settimanali, mentre uno del 5° anno fa 30 ore settimanali. Quindi per il primo il monte ore sarà 891 ore mentre per il secondo 990 ore. Se uno studente non frequenta IRC (NdC: religione) allora occorre sottrarre dal monte ore 33 ore annuali.

I 3/4 per la validità sono pertanto 669 e 743 ore rispettivamente. Nel calcolo delle ore occorre verificarne quante se ne sono effettivamente seguite ogni giorno. Se all'inizio anno il tempo scuola era di tre ore giornaliere, si sono fatte solo 6*3=18 ore per quella settimana. Se si entra uno o due ore dopo - anche per mancanza dell'insegnate - si sono fatte meno ore e così via. In pratica il conto va fatto giorno per giorno e l'unico documento valido è il registro di classe. Si ricorda che i sette giorni in più nell'anno servono anche per garantire un margine - oltre che di giorni - anche di ore per ogni situazione della scuola.

E se non si raggiungono questi 3/4 che succede? Semplice non si è ammessi alo scrutinio e si ripete l'anno scolastico. Le deroghe sono molto stringenti e comunque straordinarie. Per esempio una ospedalizzazione doumentata o una attività sportiva agonistica CONI sempre documentata e comunque per periodi continuativi. I viaggi di istruzione, le visite scolastiche, ecc. sono invece attività e si calcola il monte ore dei giorni interessati



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